Ultimamente si parla molto di contratti di mutuo e di applicazione di interessi usurari.
Innanzitutto è utile fare luce sulla normativa in vigore in tema di usura. Si tratta della L. 108/96 che modifica l’art. 644 del codice penale. L’articolo disciplina, in primo luogo, la pena per chiunque si fa dare o promettere interessi usurari a fronte di una prestazione di denaro o di altra utilità, ed infine viene stabilito che è la legge che definisce il limite oltre il quale gli interessi devono considerarsi usurari.
Nell’ambito della norma che disciplina il mutuo si legge al comma 2 dell’art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Si comprende dunque a fronte della lettura delle norme sopracitate come l’applicazione da parte della Banca di interessi usurari nel contratto di mutuo rende la clausola nulla e gli interessi pagati da parte del mutuatario devono essere restituiti, poiché pagati indebitamente.
Tale principio non solo è ampiamente supportato dalla normativa in vigore, ma anche da importanti sentenze, sia provenienti dai Tribunali Ordinari sia dalla Suprema Corte di Cassazione.
Ad esempio, il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Sales, con una recente sentenza ha dichiarato la nullità parziale di un mutuo fondiario posto in esecuzione da una Banca, che aveva pignorato la casa di abitazione del mutuatario. Il Tribunale ha precisato che “le rate corrisposte sino alla data di notifica del precetto devono considerarsi corrisposte in conto capitale, con imputazione di quanto pagato in eccesso (cioè la quota interessi di ogni rata corrisposta) a somme indebitamente erogate, e quindi tali da determinare il decorso degli interessi in favore del mutuatario”. Quindi, la Banca veniva condannata a restituire al mutuatario tutte le somme percepite a titolo di interessi e su dette somme dovrà corrispondere anche gli interessi dal momento in cui le ha incassate indebitamente. Nessuna rilevanza ha, poi, per il Tribunale la differente natura dell’interesse moratorio e di quello convenzionale, “essendo evidente l’intendimento sanzionatorio del legislatore di impedire, nella contrattazione fra le parti, ogni possibilità (e quindi anche nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario) per il mutuante, di lucrare, in ragione del mutuo, interessi superiori a quelli usurari”.
Questa decisione non può essere altro che giacché se nel determinare il tasso effettivo globale non fossero inclusi anche gli interessi di mora, le commissioni, i costi di intermediazione, di rinegoziazione, gli addebiti per il servizio incassi, per i servizi accessori, le spese di assicurazione, ecc., sarebbe fin troppo facile per le Banche aggirare la disciplina in materia di usura a danno dei soggetti meno abbienti. Pertanto, correttamente, il Tribunale ritiene che nel caso di superamento del tasso soglia del solo tasso di mora, la sanzione non può che essere la gratuità del rapporto, considerato che nel caso del mutuo, così come di qualsiasi finanziamento, la norma imperativa, cioè l’art. 1815 c.c., non si limita a sancire la sola nullità della clausola, ma dispone anche che non sono dovuti interessi, senza alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi.
Il 4 ottobre 2017 è giunta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 23192/17 un’importantissima decisione riguardante l’usura bancaria che potrebbe favorire molti consumatori, aziende ed utenti bancari in generale. La Sentenza comunica che è possibile accertare se gli interessi applicati sul mutuo sono usurari cumulando quelli corrispettivi e moratori e verificare quindi se essi superano il tasso-soglia.
Nonostante sembri non esserci alcun dubbio a riguardo la questione interpretativa non è spenta, anzi, sono accesi numerosi dibattiti in merito alla questione, e si attende a riguardo una risposta da parte delle Sezioni Unite.





